Art. 4.
(Numero verde nazionale).

      1. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.